LA RILEVANZA DELLA MODIFICA DELL’ ART. 41 DELLA COSTITUZIONE CON RIGUARDO AL CASO ILVA DI TARANTO

di Maurizio Rizzo Striano *

La legge di riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, approvata ieri in via definitiva dal Parlamento, entrerà immediatamente in vigore, senza necessità del referendum , essendo stato superato il quorum dei due terzi sia in Senato che alla Camera dei Deputati.

L’articolo 41 della Costituzione Italiana afferma il principio della libertà d’impresa stabilendo che “l’iniziativa economica privata è libera”. Lo stesso principio si trova nella Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea , il cui art. 16 afferma che :” E’ riconosciuta la libertà di impresa”.

Tuttavia questo diritto non è assoluto. Infatti l’art. 41 , nella previgente formula già stabiliva che esso “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Con la modifica dell’art. 41 si sono ora aggiunti altri due divieti e , precisamente , la libertà d’impresa non può neanche svolgersi in modo da recare danno “alla salute” e “all’ambiente”.

In realtà molti costituzionalisti hanno evidenziato che questo divieto esisteva già in base a trattati internazionali ratificati dall’Italia ed in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Questo è vero, però si trascura un fatto importante e cioè che questo divieto, in base alla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2013, non è stato applicato all’impresa ILVA. Nè ha avuto esito alcuno la sentenza di condanna dello Stato Italiano da parte della CEDU del 2019 che lo ha ritenuto responsabile di una condotta omissiva nel tutelare i diritti dei residenti in Taranto e comuni limitrofi.

Se questa modifica fosse stata introdotta prima di sicuro non avremmo avuto una sentenza come quella del 2013 in cui la Consulta ha ritenuto possibile bilanciare la lesione del diritto alla salute con il diritto all’occupazione.

Infatti questo bilanciamento, su cui poi si sono basati tutti i decreti salva ILVA, si sarebbe scontrato con un esplicito divieto sancito in Costituzione.

Oggi finalmente questo divieto è stato introdotto e da esso deriveranno tre conseguenze:

a) Il potere esecutivo e quello legislativo non potranno più emanare decreti o adottare leggi “ad aziendam” che si basino sul bilanciamento della salute con l’occupazione: se lo faranno lo stesso Presidente della Repubblica potrà rifiutare di promulgarli.

b) La p.a. non potrà più autorizzare l’esercizio di una impresa allorquando esista la prova che essa rechi danno alla salute e/o all’ambiente;

c) I giudici potranno inibire l’esercizio di imprese su ricorso delle persone che subiscono danni alla propria salute.

La prima applicazione della riforma si avrà a breve nella causa intentata dall’associazione Genitori Tarantini dinanzi al tribunale di Milano al fine di ottenere la chiusura dell’area a caldo il cui esercizio espone a rischio la loro salute. Vedremo quale sarà la motivazione dei giudici sulla rilevanza dello jus superveniens. Ovviamente tutto dipende dal presupposto del caso concreto e cioè che anche attualmente il danno alla salute continua ad essere causato dall’esercizio degli impianti , come hanno affermato le ultime valutazioni del danno sanitario.

In conclusione, si può affermare che, nel caso in cui il Tribunale ritenesse fondate le recenti VDS , dovrebbe concludere per l’accoglimento del ricorso, non potendo più ricorrere al c.d. bilanciamento fra diritto alla salute e diritto all’occupazione.

Articolo del 9 Febbraio 2022

* Avvocato

Il disegno in grafica è dell’Agenzia Adnkronos

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